Amministratore dimissionario in condominio.
Cosa può fare secondo la Cassazione (sentenza n. 424/2026)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026, ha chiarito in modo definitivo quali poteri conserva l’amministratore di condominio dimissionario durante la prorogatio. La decisione offre un’interpretazione coordinata degli artt. 1129 e 1130 c.c., alla luce della riforma del 2012.
🔹 Poteri dell’amministratore dimissionario in prorogatio
Secondo la Cassazione, le dimissioni non comportano la cessazione immediata dei poteri.
Fino alla nomina del nuovo amministratore, quello uscente mantiene tutte le attribuzioni necessarie alla gestione ordinaria, tra cui:
predisposizione del bilancio preventivo
riscossione delle quote condominiali
percezione del compenso deliberato
svolgimento delle attività indispensabili alla continuità gestionale
Questi poteri restano validi salvo una chiara e specifica volontà contraria dell’assemblea.
🔹 Bilancio preventivo e compenso: attività consentite
La Corte precisa che l’approvazione del bilancio preventivo e del compenso dell’amministratore in prorogatio non costituisce attività non urgente vietata dall’art. 1129, comma 8, c.c.
Si tratta invece di atti necessari per garantire la gestione ordinaria del condominio.
La norma, infatti, non limita i poteri dell’amministratore dimissionario, ma ne estende la responsabilità anche alle attività urgenti, senza ridurre il perimetro delle attribuzioni prorogate.
🔹 Giudicato esterno e delibere annullate
La sentenza chiarisce inoltre che l’annullamento di una delibera assembleare ha un effetto solo caducatorio:
non produce preclusioni oltre i fatti specifici che hanno determinato l’invalidità della delibera stessa.
