Decreto 25 gennaio 2019

Decreto 25 gennaio 2019
– Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. –
(tratto da Gazzetta Ufficiale)

Art. 1


IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni, e in
particolare l’art. 16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 12 dicembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246,
recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 27 giugno 1987, n. 148;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 1998, n. 81;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita’
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2005, n.
232;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29
agosto 2012, n. 201;
Tenuto conto dell’evoluzione dei criteri e della normativa di
prevenzione incendi avvenuta nell’ultimo trentennio con particolare
riferimento alle misure inerenti la gestione della sicurezza sia in
condizioni ordinarie che in caso di emergenza ed ai requisiti di
sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili;
Ritenuto necessario integrare la vigente normativa per gli edifici
di civile abitazione di grande altezza, con idonee misure di
esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente
credibile e con l’indicazione degli obiettivi che devono essere
valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate
degli edifici;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto
del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246

1. E’ approvato l’allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute
nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n.
246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto
9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».
2. Le disposizioni contenute nell’allegato 1 al presente decreto si
applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto secondo le modalita’ previste dall’art. 3.

Art. 2


Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:
a) limitare la probabilita’ di propagazione di un incendio
originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi
che fuoriescono da vani, aperture, cavita’ verticali della facciata,
interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la
facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la
facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia
che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale,
all’interno della costruzione e inizialmente non interessati
dall’incendio;
b) limitare la probabilita’ di incendio di una facciata e la
successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente
origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a
livello stradale o alla base dell’edificio);
c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di
facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o
incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli
occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1,
nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale
dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici
civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n.
5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e
sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno puo’
costituire un utile riferimento progettuale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di
civile abitazione di nuova realizzazione e per quelli esistenti che
siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento
delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie
complessiva delle facciate.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli
edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in
corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del
fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, siano gia’ in possesso degli atti
abilitativi rilasciati dalle competenti autorita’.

Art. 3


Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli
impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di
allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per le restanti disposizioni.
2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di
prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del
fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1,
all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico
di conformita’ antincendio, di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: Salvini

 

Codice Civile: Della comunione

Codice Civile: Della comunione
– Libro Terzo delle Proprietà –
(tratto da Altalex)

Capo I
Della comunione in generale

Art. 1100.
Norme regolatrici.


Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone se il titolo o la legge non dispone diversamente si applicano le norme seguenti.

 

Cfr. Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 29 novembre 2007, n. 24657 in Altalex Massimario.

Art. 1101.
Quote dei partecipanti.


Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

Art. 1102.
Uso della cosa comune.


Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

_______________
Giurisprudenza
Cortile condominiale: sosta del veicolo, anche se breve, può costituire abuso, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18 marzo 2019 n° 7618.
Corte d’Appello, Milano, sez. III, sentenza 18 maggio 2017 n° 2145, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 17 luglio 2007, n. 15913, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 19 dicembre 2007, n. 26796, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 aprile 2008, n. 10324, Tribunale di Lecce, sez. Maglie, sentenza 21 giugno 2008, n. 211, Cassazione Civile, sez. II, sentenza 21 gennaio 2009, n. 1547 e Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 29 ottobre 2009, n. 3237 in Altalex Massimario.

Art. 1103.
Disposizione della quota.


Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

Art. 1104.
Obblighi dei partecipanti.


Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.

La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

 

Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 9 novembre 2009, n. 23691 in Altalex Massimario.

Art. 1105.
Amministrazione.


Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Art. 1106.
Regolamento della comunione e nomina di amministratore.


Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall’articolo precedente, può essere formato un regolamento per l’ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l’amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell’amministratore.

Art. 1107.
Impugnazione del regolamento.


Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L’autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

Art. 1108.
Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.


Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti.

E’ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

L’ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

Art. 1109.
Impugnazione delle deliberazioni.


Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:

1) nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;

2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’articolo 1105;

3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’articolo 1108.

L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Art. 1110.
Rimborso di spese.


Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

 

Cfr. Cassazione civile, sez. III, ordinanza 04 ottobre 2018 n° 24160.

Art. 1111.
Scioglimento della comunione.


Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.

Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Art. 1112.
Cose non soggette a divisione.


Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

Art. 1113.
Intervento nella divisione e opposizioni.


I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

Art. 1114.
Divisione in natura.


La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

Art. 1115.
Obbligazioni solidali dei partecipanti.


Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l’anno dalla domanda di divisione.

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Art. 1116.
Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.


Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

Codice Civile: Nuovo codice del condominio

Codice Civile: Nuovo codice del condominio
Art.1117 – 1138 / 2659 / Art. 61-74 / Art. 155-156
– Modificato con il DL Destinazione Italia –
(tratto da condominio.it)

Art. 1117. (Parti comuni dell’edificio).

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

Art. 1117-bis.
(Ambito di applicabilità).

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.

Art. 1117-ter.
(Modificazioni delle destinazioni d’uso).

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Art. 1117-quater.
(Tutela delle destinazioni d’uso).

In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 1118.
(Diritti dei partecipanti sulle parti comuni).

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità
immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o
aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Art.1119.
(Indivisibilità).

Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio (1112, 1138; 61, 62 att.).

Art.1120. (Innovazioni).

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni»

Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio (1117) inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (1108, 1121, 1123, 1136, 1138).

Art.1121.
(Innovazioni gravose o voluttuarie).

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

Art. 1122.
(Opere su parti di proprietà o uso individuale).

Nell’unita’ immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

Art. 1122-bis.
(Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili).

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Art. 1122-ter.
(Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni).

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.

Art.1123.
(Ripartizione delle spese).

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni (1117, 1130, n. 3) dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1101, 1104, 1118).

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (1134, 1135; 63, 68, 69 att.).

Art. 1124.
(Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori).

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune (68, 69 att.).

Art.1125.
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai).

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Art.1126.
(Lastrici solari ad uso esclusivo).

Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (68, 69 att.).

Art.1127.
(Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio).

Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo (885). La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Art.1128.
(Perimento totale o parziale dell’edificio).

Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio (1117, 1136), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse (1127).

L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste (1882).

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini (2932).

Art. 1129.
(Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore).

Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore. L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.

In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica».

Art. 1130.
(Attribuzioni dell’amministratore).

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
eseguire gli adempimenti fiscali;
curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10. redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni».

Art. 1130-bis.
(Rendiconto condominiale).

Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo».

Art.1131.
(Rappresentanza).

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 dai maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi (1135, 1138).

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio (1117); a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini (1136).

L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato (1129) ed è tenuto al

risarcimento dei danni (1138; 64, 65 att.).

Art.1132.
(Dissenso dei condomini rispetto alle liti).

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda (1131, 1136 ; 65 att.), il condoniino dissenziente, con atto notificato (137 c.p.c.) all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condominio ha avuto notizia della deliberazione.

Il condominio dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente (1138; 90 ss. c.p.c.).

Art.1133.
(Provvedimenti presi dall’amministratore).

I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini (1130, 1131). Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previste dall’articolo 1137.

Art. 1134.
(Gestione di iniziativa individuale).

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente».

Art.1135.
(Attribuzioni dell’assemblea dei condomini).

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede (66, 67 att.):

alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione (1129);
all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini (1123);
all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione (1130)
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori;se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti

«L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato».

L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea (1134).

Art. 1136.
(Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni).

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore».

Art. 1137.
(Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea).

Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669- octies, sesto comma, del codice di procedura civile».

Art.1138.
(Regolamento di condominio).

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni (1117) e la ripartizione delle spese (1123), secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione (1106; 68, 70, 72 att.).Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (68, 70, 71, 72 att.).

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Art.1139.
(Rinvio alle norme sulla comunione).

Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale (1100 ss; 61 ss. att.).

 

Art.2659


Chi domanda la trascrizione di un atto fra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale (Art. 2665), nella quale devono essere indicati [(Art.669):

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate (Art.159), secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell‘ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici (Art.2251), anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo; Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale.

 

Sezione III – Disposizioni relative al libro III

Art. 61


Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice, o e’ disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

Art. 62


La disposizione del primo comma dell’articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’ art. 1117 del codice.

Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell’art. 1136 del codice stesso.

Art. 63


Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».

Art. 64


Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione».

Art. 65


Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio puo’ richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’ art. 80 del codice di procedura civile.

II curatore speciale deve senza indugio convocare I’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.

Art. 66


L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, puo’ essere convocata in via straordinaria dall’ amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e’ fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e’ annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi».

Art. 67


Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.

Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea. All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.

Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».

Art. 68 


Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare»

Art. 69


I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

quando risulta che sono conseguenza di un errore;
quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi e’ tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.

L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed e’ tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

Art. 70


Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, ilpagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. Lasomma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

L’irrorazione della sanzione è deliberata dall’ assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’art .113 6 del Codice ».

Art. 71


Il registro indicato dal quarto comma dell’ art. 1129 e del terzo comma dell’art. 1138 del codice e’ tenuto presso I’ associazione professionale (1) dei proprietari di fabbricati.

(1) elinimata con il D.L.lg. 23/11/1944, n. 369

Art. 71-bis


Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

Art. 71-ter.


Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore e’ tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Art. 71-quater.


Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».

Art. 72


I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti art. 63, 66, 67, e 69.

 

Art. 155
Capo II – Disposizioni transitorie Sezione III – Disposizioni relative al Libro III


Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’art. 1138 del codice enell’art. 72 di queste disposizioni.

Art. 155-bis


L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui a ll’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice».

Art. 156
Capo II – Disposizioni transitorie Sezione III – Disposizioni relative al Libro III


I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

 

Legge 13 del 9 gennaio 1989


2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.

2 Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

 

Legge 10 del 9 gennaio 1991

Art. 26


2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, ivi compresi quelli di cui all’articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

 

Legge 66 del 20 marzo 2001

Art.2-bis


13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali.

 

Regio decreto 267 del 16 marzo 1942

Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme)


Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall’erario, e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.

Dispositivo dell’art 23 del Codice di Procedura Civile

Per le cause tra soci [2247 c.c.] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [19; 46 c.c.](1) (2) (3); per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (4). Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

Legge 11 dicembre 2012, n. 220

Legge 11 dicembre 2012, n. 220
– Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici –
(tratto da Gazzetta Ufficiale)

Art. 1


1. L’articolo 1117 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio). – Sono oggetto di
proprieta’ comune dei proprietari delle singole unita’ immobiliari
dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non
risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i
pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale,
i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili
e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonche’ i locali per i servizi
in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere
destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica,
per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la
ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi
collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta’
individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti
unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Art. 2


1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilita’). – Le disposizioni del
presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in
cui piu’ unita’ immobiliari o piu’ edifici ovvero piu’ condominii di
unita’ immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi
dell’articolo 1117.
Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso). – Per
soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un
numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al
condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, puo’
modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di
trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli
spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera
raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire
almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell’assemblea, a pena di nullita’, deve indicare
le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione
d’uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono
stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono
recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o
che ne alterano il decoro architettonico.
Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di
attivita’ che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle
destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i
condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e
possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la
violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera
in merito alla cessazione di tali attivita’ con la maggioranza
prevista dal secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 3


1. L’articolo 1118 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il
diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo
non disponga altrimenti, e’ proporzionale al valore dell’unita’
immobiliare che gli appartiene.
Il condomino non puo’ rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non puo’ sottrarsi all’obbligo di contribuire alle
spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la
destinazione d’uso della propria unita’ immobiliare, salvo quanto
disposto da leggi speciali.
Il condomino puo’ rinunciare all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo
distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi
di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta
tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a
norma».

Art. 4


1. Al primo comma dell’articolo 1119 del codice civile sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il consenso di tutti i
partecipanti al condominio».

Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’articolo 1119 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1119. Indivisibilita’.
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a
divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere piu’ incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino
e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.”.

Art. 5


1. Dopo il primo comma dell’articolo 1120 del codice civile sono
inseriti i seguenti:
«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma
dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto
della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli
edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unita’
immobiliari o dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che
conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento
del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la
destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea entro trenta
giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato
all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La
richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e
delle modalita’ di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente
a fornire le necessarie integrazioni».

Note all’art. 5:
Si riporta il testo dell’articolo 1120 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto
comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all’uso piu’ comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo
comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni
che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad
oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrita’ degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le
barriere architettoniche, per il contenimento del consumo
energetico degli edifici e per realizzare parcheggi
destinati a servizio delle unita’ immobiliari o
dell’edificio, nonche’ per la produzione di energia
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti
eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del
condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un
diritto reale o personale di godimento del lastrico solare
o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la
ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro
genere di flusso informativo, anche da satellite o via
cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per
le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non
comportano modifiche in grado di alterare la destinazione
della cosa comune e di impedire agli altri condomini di
farne uso secondo il loro diritto.
L’amministratore e’ tenuto a convocare l’assemblea
entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo
condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di
cui al precedente comma. La richiesta deve contenere
l’indicazione del contenuto specifico e delle modalita’ di
esecuzione degli interventi proposti. In mancanza,
l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino
proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili
all’uso o al godimento anche di un solo condomino.”.

Art. 6


1. L’articolo 1122 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1122. – (Opere su parti di proprieta’ o uso individuale). –
Nell’unita’ immobiliare di sua proprieta’ ovvero nelle parti
normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in
proprieta’ esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino
non puo’ eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino pregiudizio alla stabilita’, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell’edificio.
In ogni caso e’ data preventiva notizia all’amministratore che ne
riferisce all’assemblea».

Art. 7


1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. – (Impianti non centralizzati di ricezione
radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). –
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti
fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in
modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita’
immobiliari di proprieta’ individuale, preservando in ogni caso il
decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia
di reti pubbliche.
E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita’
del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie
comune e sulle parti di proprieta’ individuale dell’interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
l’interessato ne da’ comunicazione all’amministratore indicando il
contenuto specifico e le modalita’ di esecuzione degli interventi.
L’assemblea puo’ prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto
comma dell’articolo 1136, adeguate modalita’ alternative di
esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita’, della
sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini
dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede,
a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare
e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, puo’ altresi’ subordinare
l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea
garanzia per i danni eventuali.
L’accesso alle unita’ immobiliari di proprieta’ individuale deve
essere consentito ove necessario per la progettazione e per
l’esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli
impianti destinati alle singole unita’ abitative.
Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza sulle parti
comuni). – Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti
comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la
videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».

Art. 8


1. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai
proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La spesa relativa
e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione del valore delle singole
unita’ immobiliari e per l’altra meta’ esclusivamente in misura
proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Manutenzione e
sostituzione delle scale e degli ascensori».

Note all’art. 8:
Si riporta il testo dell’articolo 1124 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e
degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti
dai proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La
spesa relativa e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione
del valore delle singole unita’ immobiliari e per l’altra
meta’ esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di
ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta’ della spesa, che e’
ripartita in ragione del valore, si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e
i lastrici solari, qualora non siano di proprieta’
comune.”.

Art. 9


1. L’articolo 1129 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). –
Quando i condomini sono piu’ di otto, se l’assemblea non vi provvede,
la nomina di un amministratore e’ fatta dall’autorita’ giudiziaria su
ricorso di uno o piu’ condomini o dell’amministratore dimissionario.
Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo
dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa’, anche
la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i
registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonche’ i
giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta
all’amministratore, puo’ prenderne gratuitamente visione e ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
L’assemblea puo’ subordinare la nomina dell’amministratore alla
presentazione ai condomini di una polizza individuale di
assicurazione per la responsabilita’ civile per gli atti compiuti
nell’esercizio del mandato.
L’amministratore e’ tenuto altresi’ ad adeguare i massimali della
polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo
di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente
all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto
da una polizza di assicurazione per la responsabilita’ civile
professionale generale per l’intera attivita’ da lui svolta, tale
polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di
assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo
precedente per lo specifico condominio.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune,
accessibile anche ai terzi, e’ affissa l’indicazione delle
generalita’, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, e’ affissa
l’indicazione delle generalita’ e dei recapiti, anche telefonici,
della persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell’amministratore.
L’amministratore e’ obbligato a far transitare le somme ricevute a
qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche’ quelle a qualsiasi
titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto
corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun
condomino, per il tramite dell’amministratore, puo’ chiedere di
prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della
rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell’incarico l’amministratore e’ tenuto alla
consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al
condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attivita’ urgenti
al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad
ulteriori compensi.
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea,
l’amministratore e’ tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio nel quale il credito esigibile e’ compreso, anche ai
sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per
l’attuazione del presente codice.
L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende
rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le
dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La revoca dell’amministratore puo’ essere deliberata in ogni tempo
dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure
con le modalita’ previste dal regolamento di condominio. Puo’
altresi’ essere disposta dall’autorita’ giudiziaria, su ricorso di
ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo
1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi
irregolarita’. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarita’
fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del
dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche
singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per
far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino
puo’ rivolgersi all’autorita’ giudiziaria; in caso di accoglimento
della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta puo’ rivalersi
nei confronti dell’amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarita’:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri
casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e
amministrativi, nonche’ di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al
settimo comma;
4) la gestione secondo modalita’ che possono generare
possibilita’ di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla
cancellazione delle formalita’ eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la
riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare
diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130,
numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui
al secondo comma del presente articolo.
In caso di revoca da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’assemblea
non puo’ nominare nuovamente l’amministratore revocato.
L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullita’ della
nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attivita’
svolta.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del
libro IV.
Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di
edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti
pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello
Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonche’ a quelli
realizzati da enti pubblici non economici o societa’ private senza
scopo di lucro con finalita’ sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica».

Art. 10


1. L’articolo 1130 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore). –
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle
vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla
annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui
all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di
condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei
servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per
l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni
dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
contenente le generalita’ dei singoli proprietari e dei titolari di
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di
ciascuna unita’ immobiliare, nonche’ ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere
comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle
comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni
necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta
giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai
responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del
registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di
contabilita’. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresi’
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le
deliberazioni nonche’ le brevi dichiarazioni rese dai condomini che
ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro e’ allegato il
regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e
revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le
date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del
condominio, nonche’ gli estremi del decreto in caso di provvedimento
giudiziale. Nel registro di contabilita’ sono annotati in ordine
cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i
singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo’ tenersi
anche con modalita’ informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria
gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato
tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e
convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta
giorni».

Art. 11


1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile e’ inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto
condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro
dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi
disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in
modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di
contabilita’, di un riepilogo finanziario, nonche’ di una nota
sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea
condominiale puo’, in qualsiasi momento o per piu’ annualita’
specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la
contabilita’ del condominio. La deliberazione e’ assunta con la
maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa
spesa e’ ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di
proprieta’. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento
sulle unita’ immobiliari possono prendere visione dei documenti
giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie
spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere
conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea puo’ anche nominare, oltre all’amministratore, un
consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli
edifici di almeno dodici unita’ immobiliari. Il consiglio ha funzioni
consultive e di controllo».

Art. 12


1. Al primo comma dell’articolo 1131 del codice civile, le parole:
«dall’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’articolo 1130».

Note all’art. 12:
Si riporta il testo del primo comma dell’articolo 1131
del codice civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 1131. Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo
1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e puo’ agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
(Omissis).”.

Art. 13


1. L’articolo 1134 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa individuale). – Il condomino
che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione
dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente».
2. All’articolo 1135 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:
«4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle
innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di
importo pari all’ammontare dei lavori»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’assemblea puo’ autorizzare l’amministratore a partecipare e
collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi
dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche
mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonche’
di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine
di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la
vivibilita’ urbana, la sicurezza e la sostenibilita’ ambientale della
zona in cui il condominio e’ ubicato».

Art. 14


1. L’articolo 1136 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validita’ delle
deliberazioni). – L’assemblea in prima convocazione e’ regolarmente
costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta’ del
valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non puo’ deliberare per
mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda
convocazione e’ regolarmente costituita con l’intervento di tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
e’ valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell’edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entita’ e le deliberazioni di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche’
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e
all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
L’assemblea non puo’ deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da
trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore».

Art. 15


1. L’articolo 1137 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). –
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto puo’ adire
l’autorita’ giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di
comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della
deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorita’
giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio
della causa di merito non sospende ne’ interrompe il termine per la
proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non
espressamente previsto, la sospensione e’ disciplinata dalle norme di
cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione
dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura
civile».

Art. 16


1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il terzo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed
allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso
puo’ essere impugnato a norma dell’articolo 1107»;
b) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o
detenere animali domestici».

Note all’art. 16:
Si riporta il testo dell’articolo 1138 del codice
civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
“Art. 1138. Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini e’
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il
quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la
ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi
spettanti a ciascun condomino, nonche’ le norme per la
tutela del decoro dell’edificio e quelle relative
all’amministrazione.
Ciascun condomino puo’ prendere l’iniziativa per la
formazione del regolamento di condominio o per la revisione
di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con
la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo
1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7)
dell’articolo 1130. Esso puo’ essere impugnato a norma
dell’articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli
1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e
1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di
possedere o detenere animali domestici.”.

Art. 17


1. Al numero 1) del primo comma dell’articolo 2659 del codice
civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i
condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale».

Note all’art. 17:
Si riporta il testo del numero 1) del primo comma
dell’articolo 2659 del codice civile, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
“Art. 2659. Nota di trascrizione.
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari,
insieme con la copia del titolo, una nota in doppio
originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e
il numero di codice fiscale delle parti, nonche’ il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell’ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa’
previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l’indicazione, per queste ultime e per le societa’
semplici, anche delle generalita’ delle persone che le
rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii
devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale.
(Omissis).”.

Art. 18


1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza
bisogno di autorizzazione di questa, puo’ ottenere un decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e’
tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo
interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in
regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri
condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta
per un semestre, l’amministratore puo’ sospendere il condomino moroso
dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento
separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino e’ obbligato solidalmente
con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a
quello precedente.
Chi cede diritti su unita’ immobiliari resta obbligato solidalmente
con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui
e’ trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che
determina il trasferimento del diritto».

Art. 19


1. L’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 64. – Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati
dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma
dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di
consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in
contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale puo’ essere proposto reclamo
alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione
o dalla comunicazione».

Art. 20


1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, il terzo comma e’ sostituito dai
seguenti:
«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione
dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni
prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a
mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o
tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta
convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare e’
annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei
dissenzienti o assenti perche’ non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non puo’ tenersi nel medesimo
giorno solare della prima.
L’amministratore ha facolta’ di fissare piu’ riunioni consecutive
in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi,
convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono
indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell’assemblea validamente costituitasi».

Note all’art. 20:
Si riporta il testo del terzo comma, dell’articolo 66
delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 66.
(Omissis).
L’avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per
l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e
dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o
incompleta convocazione degli aventi diritto, la
deliberazione assembleare e’ annullabile ai sensi
dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o
assenti perche’ non ritualmente convocati.
L’assemblea in seconda convocazione non puo’ tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facolta’ di fissare piu’ riunioni
consecutive in modo da assicurare lo volgimento
dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le
ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell’assemblea validamente costituitasi.”.

Art. 21


1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni condomino puo’ intervenire all’assemblea anche a
mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini
sono piu’ di venti, il delegato non puo’ rappresentare piu’ di un
quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un’unita’ immobiliare appartenga in proprieta’ indivisa a
piu’ persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nell’assemblea, che e’ designato dai comproprietari interessati a
norma dell’articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i
partecipanti sono complessivamente piu’ di sessanta, ciascun
condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo
1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante
all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piu’
condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante puo’ chiedere che l’autorita’ giudiziaria nomini il
rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii
interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante,
l’autorita’ giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno
solo dei rappresentanti gia’ nominati, previa diffida a provvedervi
entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorita’
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in
persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera
non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e
comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio
l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei
rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in
assemblea.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio
esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria
amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai
proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi
del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di
lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In
tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per
il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».

Art. 22


1. L’articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo
1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita’ immobiliare e’
espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di
condominio.
Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene
conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di
manutenzione di ciascuna unita’ immobiliare».

Art. 23


1. L’articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unita’ immobiliari
espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono
essere rettificati o modificati all’unanimita’. Tali valori possono
essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo
condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo
comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio,
in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di
incremento o diminuzione delle unita’ immobiliari, e’ alterato per
piu’ di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare
anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e’
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi
nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai
sensi dell’articolo 68, puo’ essere convenuto in giudizio unicamente
il condominio in persona dell’amministratore. Questi e’ tenuto a
darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
L’amministratore che non adempie a quest’obbligo puo’ essere revocato
ed e’ tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica
o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte
in applicazione dei criteri legali o convenzionali».

Art. 24


1. L’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie e’ sostituito dal seguente:
«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamento di condominio puo’
essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma
fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma
e’ devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese
ordinarie».

Art. 25


1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di
condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti
cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e
svolgono attivita’ di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono
necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche
societa’ di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i
requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di
svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei
quali la societa’ presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale
evenienza ciascun condomino puo’ convocare senza formalita’
l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attivita’ di amministrazione di condominio
per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo
svolgimento dell’attivita’ di amministratore anche in mancanza dei
requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo
l’obbligo di formazione periodica.
Art. 71-ter. – Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la
maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice,
l’amministratore e’ tenuto ad attivare un sito internet del
condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre
copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera
assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito
internet sono poste a carico dei condomini.
Art. 71-quater – Per controversie in materia di condominio, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata
applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II,
del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni
per l’attuazione del codice.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di
inammissibilita’, presso un organismo di mediazione ubicato nella
circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e’ situato.
Al procedimento e’ legittimato a partecipare l’amministratore,
previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui
all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di
assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su
istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con
la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve
intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
tenendo conto della necessita’ per l’amministratore di munirsi della
delibera assembleare».

Art. 26


1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie e’ inserito il seguente:
«Art. 155-bis. – L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli
impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primo comma,
del codice, gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del
predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le
maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo,
del codice».

Art. 27


1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le
parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e
terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con
le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del
codice civile».

Note all’art. 27:
Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 1, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche’ la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita’
dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono
approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in
seconda convocazione, con le maggioranze previste dal
secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).”.

Art. 28


1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «semplice delle quote millesimali rappresentate dagli
intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «degli
intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo
del valore dell’edificio».
2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le
parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga
agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle
seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze
previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile».

Note all’art. 28:
Si riporta il testo dell’articolo 26, commi 2 e 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia.), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
“Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti.
(Omissis).
2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico ed
all’utilizzazione delle fonti di energia di cui
all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di
certificazione energetica o una diagnosi energetica
realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell’edificio.
(Omissis).
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di
condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo
comma dell’articolo 1120 del codice civile.
(Omissis).”.

Art. 29


1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice»
sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma,
dello stesso codice».

Note all’art. 29:
Si riporta il testo dell’articolo 2-bis, comma 13, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66
(Disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonche’ per il risanamento di impianti
radiotelevisivi.), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su
frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri.
(Omissis).
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del
codice civile. Per l’approvazione delle relative
deliberazioni si applica l’articolo 1120, secondo comma,
dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di
benefici fiscali.
(Omissis).”.

Art. 30


1. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche’ per le innovazioni sono prededucibili ai sensi
dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi
dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito
dall’articolo 18 della presente legge, durante le procedure
concorsuali.

Note all’art. 30:
Si riporta il testo dell’articolo 111, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa.):
“Art. 111. Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi’
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).”.

Art. 31


1. All’articolo 23, primo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «per le cause tra condomini» sono inserite le
seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,».

Note all’art. 31:
Si riporta il testo dell’articolo 23, primo comma, del
codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
“Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini.
Per le cause tra soci e’ competente il giudice del
luogo dove ha sede la societa’; per le cause tra condomini,
ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo
dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
(Omissis).”.

Art. 32


1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore
dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 dicembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino