dpcm 24 ottobre 2020 coronavirus

Coronavirus, testo del DPCM firmato il 10 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Di seguito il testo del decreto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è
stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario e terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti
prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito
che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decretolegge;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento
di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il
Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla
base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di
contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione
dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base
delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020 l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del medesimo decreto può essere modificato con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del
Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e
delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle
politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e
delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome;
DECRETA:
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a
quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse
da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di
formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi
altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza
delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta
la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile,
con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni,
successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed
in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di
quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università
e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della
eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di
polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state
applicate le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e
l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di
esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza
da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non
concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le
procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui
attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni
altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito
provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le
prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I
colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale,
a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di
limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il
rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve
essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da
consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario
all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende
del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19sulla base
delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto
nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime
finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per
i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22
maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dall’articolo 2, comma 2;
ii) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
ART. 2
(Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali)
1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3
può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto
dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’articolo 1 del presente decreto; resta
altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i
servizi professionali.
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo
possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata
l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività
che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché
delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza
strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e
dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata,
può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo
precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1
per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
5. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione
derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il
Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di
sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In
ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire
l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
7. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni,
gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso
pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il
comma 6.
8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente
della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di
prima necessità.
10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1,
completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza,
entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai
locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e
sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci
giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
ART. 3
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite
dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure
di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4.
ART. 4
(Disposizioni in materia di ingresso in Italia)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare
ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del
presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di
cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non
sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a
promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente
rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e
all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora
preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza
come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo
restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della
dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità
sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in
coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare
tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche
che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora,
indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le
persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale
informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai
commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo
di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o
dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia
trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con
l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la
nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità
sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente
in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate,
sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini
di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche
ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in
quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione
della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di
sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la
mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
g) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART. 5
(Transiti e soggiorni di breve durata in Italia)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze
lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze
di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a
consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni,
dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la
dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di
cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti
del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a
promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente
rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui
al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, esclusivamente per comprovate esigenze
lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze
di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di
trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i
trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in
mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo
di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella
comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio
italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di
comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel
territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore.
In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli
obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
previsti dall’articolo 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti
dall’articolo 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria
locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle
conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con
destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale,
sono comunque tenuti:
a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo
del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la
destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la
permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del
territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’articolo
4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento
di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 4, si considera come
luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 dl Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART. 6
(Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera)
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi
passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già
presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine
della crociera in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti
Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di
fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al
citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo
di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso
destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza,
domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto propri o privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla
nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei
termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento
fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente
trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla
nazionalità di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione
dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. E’ fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri
di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di
fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei
cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste
deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
ART. 7
(Esecuzione e monitoraggio delle misure)
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia,
con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze
armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione
e della provincia autonoma interessata.
ART. 8
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 3 maggio 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° aprile 2020.
3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche
d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE