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L’amministratore senza scadenza, arriva OdG alla Camera

L’amministratore senza scadenza arriva alla Camera con un OdG sul decreto Covid

Presentato ieri alla Camera, nel corso della discussione sul Ddl di conversione in legge del Dl 18/2020, un ordine del giorno in tema di diritto condominiale, teso ad introdurre una nuova disposizione: l’articolo 72 quinquies ((da intendere con riferimento all’articolo 71) ) delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Il testo mira a porre rimedio alla situazione contingente legata all’emergenza Covid-19 nel condominio, affrontando sia i temi della sanificazione che della postergazione del termine per la presentazione del rendiconto. Ma si spinge anche oltre.

Particolare importanza assumono i precetti che riguardano la figura dell’amministratore, sia in ragione alla durata del mandato che in funzione alle modalità di riscossione delle quote condominiali. La validità delle entrambe le disposizioni, tra l’altro, non è stata contingentata temporalmente.

L’amministratore resta in carica sino alla revoca
Per quanto riguarda il primo aspetto, L’ordine del giorno precisa che «Nel caso il mandato dell’amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire il prosieguo dell’attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all’articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall’assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all’atto della nomina».

Le quote condominiali
Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’Odg prevede che: «Al fine di consentire all’amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell’articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente: «È fatto divieto all’amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio», sempre al comma 7 sostituire: «far tramite» con «riscuotere e pagare» e «su uno specifico conto corrente» con: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

La sanificazione
Nel testo è previsto l’obbligo per l’amministratore in carica di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici. Inoltre, la protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l’amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all’interno del condominio o all’obbligo di quarantena e in questo caso la sanificazione di va effettuata settimanalmente.

Le conseguenze per l’amministratore e i precedenti
Nel caso in cui il provvedimento venisse approvato, per come esso recita testualmente, ci troveremmo dinanzi a un «amministratore sine die», cioè verrebbe meno il ricorso all’assemblea ordinaria (articolo 1135 codice civile) per chiedere la conferma/rinnovo del mandato.

In tal modo si accoglierebbe l’orientamento giurisprudenziale – di recente conio (da ultimo, Corte di Appello di Palermo del 6 maggio 2019 ) – che interpretava estensivamente la previsione dell’articolo 1129, comma 10, codice civile, laddove prevede che “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”.

In proposito, era stato riferito – al cospetto della tesi dell’1+1 e dell’istituto della prorogatio imperi quali limite per la revoca giudiziaria – che gli obblighi di comunicazione dell’amministratore “ad ogni rinnovo dell’incarico”, previsti dal secondo comma dell’art. 1129 c.c., non si rivelano meno incongrui per il primo rinnovo tacito di quanto non appaiano per i taciti rinnovi successivi.

D’altronde – così soggiungeva il giudice siciliano – la previsione dell’art. 1135, comma 1, n. 1, Codice civile, nell’attribuire all’assemblea dei condòmini la competenza a confermare l’amministratore e a deliberare la sua retribuzione, non si pone in conflitto con la possibilità del rinnovo tacito né con la reiterabilità di esso.

(Fonte Il Sole 24 ore)

 

 

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Cosa si ferma nel condominio con il DPCM 22/03/20

Coronavirus, cosa si ferma e cosa va avanti nel condominio con il Dpcm del 22 marzo

Servizi essenziali assicurati in condominio durante il periodo peggiore della pandemia, sospese solo le attività edili

Servizi essenziali assicurati in condominio durante il periodo peggiore della pandemia.
Sospese solo le attività di manutenzione delle imprese edili, come dice il nuovo Dpcm del 22 marzo 2020 . Quasi tutte le altre attività che interagiscono con l’edificio in condominio sono ricomprese nei codici Ateco dell’allegato n.1 che forniscono beni e servizi all’edificio. Il codice Ateco dell’amministratore di condominio non è, in effetti, compreso (si tratterebbe del 6.32.00).

Le attività
Così le imprese di pulizia e disinfestazione (ATECO 81.2), gli elettricisti e antennisti (43.2), le portinerie (97), i servizi postali e attività di corriere (53), banche ed assicurazioni, le attività legali e contabili (69), i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, le riparazioni sia a computer e periferiche (95.11.00) ed ai telefoni (95.12.01) ed altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09).

Preservate le attività delle utility (35). La delibera di ARERA del 17 marzo 2020 n. 75/2020/R/com aveva assicurato che fossero normalmente erogate le fornitura, anche nel caso di morosità, bloccando sospendendo la possibilità da parte dei gestori del distacco dei servizi, anche se l’obbligo al pagamento delle bollette alle scadenze permane.

In studio
Nessuna sospensione anche per le attività professionali: lo afferma a chiare lettere il Dpcm , al di là dell’elenco allegato con i codici Ateco delle attività “ammesse”, che evidentemente dovrà essere integrato per maggior rassicurazione delle persone (e una richiesta in questo senso è già stata fatta alla presidenza del Consiglio). Il codice Ateco 74 non riguarda gli amministratori di condominio ma si riferisce a una congerie di attività (molte delle quali assolutamente inessenziali) ma comunque l’allegato 1 ha lo scopo di indicare attività commerciali e d’impresa (non quelle professionali, il cui svolgimento è comunque lecito). Tuttavia il decreto è chiaro ed è al solo testo che va fatto riferimento in caso di problemi. Né avrebbe senso cambiare il modello di autocertificazione.

È evidente che occorre buonsenso: lavorare da casa è comunque la scelta giusta, da organizzare anche con i propri dipendenti, ma l’intervento urgente e improrogabile va realizzato in qualunque modo, anche recandosi in studio per coordinare, se è impossibile da remoto, gli interventi che fanno capo, questi sì, al codici Ateco previsti dall’ allegato 1 .

L’amministratore professionista (legge 4/2013, tanto per citarne una), gli avvocati , i commercialisti, i consulenti del lavoro a cui il condominio dovesse rivolgersi non subiscono sospensioni anche se “restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, e cioè «In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali».

Il periodo
Le disposizioni finali del decreto hanno applicazione sino al 3 aprile 2020. Le norme si applicano cumulativamente al DPCM 11 marzo 2020 e all’ Ordinanza del Ministero salute del 20 marzo 2020 (limitazione degli spostamenti per attività ludiche o sportive o nel fine settimana).

Circa l’adozione dei protocolli anti contagio Il DPCM firmato all’art.1, comma 2 prevede che sia dato attuazione al protocollo per la prevenzione della malattia Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo fra il Governo e le parti sociali.

A rendere complessa l’applicazione del provvedimento è la sovrapposizione delle norme statali e di norme regionali. Nel caso che la norma regionale preveda regole più restrittive sono queste a dover essere applicate.

 

(Fonte Il Sole 24ore)