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Cosa si ferma nel condominio con il DPCM 22/03/20

Coronavirus, cosa si ferma e cosa va avanti nel condominio con il Dpcm del 22 marzo

Servizi essenziali assicurati in condominio durante il periodo peggiore della pandemia, sospese solo le attività edili

Servizi essenziali assicurati in condominio durante il periodo peggiore della pandemia.
Sospese solo le attività di manutenzione delle imprese edili, come dice il nuovo Dpcm del 22 marzo 2020 . Quasi tutte le altre attività che interagiscono con l’edificio in condominio sono ricomprese nei codici Ateco dell’allegato n.1 che forniscono beni e servizi all’edificio. Il codice Ateco dell’amministratore di condominio non è, in effetti, compreso (si tratterebbe del 6.32.00).

Le attività
Così le imprese di pulizia e disinfestazione (ATECO 81.2), gli elettricisti e antennisti (43.2), le portinerie (97), i servizi postali e attività di corriere (53), banche ed assicurazioni, le attività legali e contabili (69), i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, le riparazioni sia a computer e periferiche (95.11.00) ed ai telefoni (95.12.01) ed altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09).

Preservate le attività delle utility (35). La delibera di ARERA del 17 marzo 2020 n. 75/2020/R/com aveva assicurato che fossero normalmente erogate le fornitura, anche nel caso di morosità, bloccando sospendendo la possibilità da parte dei gestori del distacco dei servizi, anche se l’obbligo al pagamento delle bollette alle scadenze permane.

In studio
Nessuna sospensione anche per le attività professionali: lo afferma a chiare lettere il Dpcm , al di là dell’elenco allegato con i codici Ateco delle attività “ammesse”, che evidentemente dovrà essere integrato per maggior rassicurazione delle persone (e una richiesta in questo senso è già stata fatta alla presidenza del Consiglio). Il codice Ateco 74 non riguarda gli amministratori di condominio ma si riferisce a una congerie di attività (molte delle quali assolutamente inessenziali) ma comunque l’allegato 1 ha lo scopo di indicare attività commerciali e d’impresa (non quelle professionali, il cui svolgimento è comunque lecito). Tuttavia il decreto è chiaro ed è al solo testo che va fatto riferimento in caso di problemi. Né avrebbe senso cambiare il modello di autocertificazione.

È evidente che occorre buonsenso: lavorare da casa è comunque la scelta giusta, da organizzare anche con i propri dipendenti, ma l’intervento urgente e improrogabile va realizzato in qualunque modo, anche recandosi in studio per coordinare, se è impossibile da remoto, gli interventi che fanno capo, questi sì, al codici Ateco previsti dall’ allegato 1 .

L’amministratore professionista (legge 4/2013, tanto per citarne una), gli avvocati , i commercialisti, i consulenti del lavoro a cui il condominio dovesse rivolgersi non subiscono sospensioni anche se “restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, e cioè «In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali».

Il periodo
Le disposizioni finali del decreto hanno applicazione sino al 3 aprile 2020. Le norme si applicano cumulativamente al DPCM 11 marzo 2020 e all’ Ordinanza del Ministero salute del 20 marzo 2020 (limitazione degli spostamenti per attività ludiche o sportive o nel fine settimana).

Circa l’adozione dei protocolli anti contagio Il DPCM firmato all’art.1, comma 2 prevede che sia dato attuazione al protocollo per la prevenzione della malattia Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo fra il Governo e le parti sociali.

A rendere complessa l’applicazione del provvedimento è la sovrapposizione delle norme statali e di norme regionali. Nel caso che la norma regionale preveda regole più restrittive sono queste a dover essere applicate.

 

(Fonte Il Sole 24ore)