cessione del credito

Ddl “Aiuti” , OK a cessione del credito a tutte le partite Iva

 

Cessione del credito a tutte le Partite Iva, più tempo per completare il 30% dei lavori agevolati con il Superbonus sulle unifamiliari, e ottenere la detrazione fino a fine anno, prezzari regionali per contrastare il rincaro delle materie prime e ampliamento delle aree idonee all’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Camera, con 410 voti favorevoli, ha votato la fiducia al Governo sul ddl di conversione del Decreto “Aiuti” (DL 50/2022).

Il testo passa ora all’esame del Senato, ma si può ipotizzare che non ci saranno modifiche dati i tempi ristretti per la conversione in legge.

Cessione del credito a tutte le Partite Iva
Le banche potranno cedere i crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali, anche quelli già acquisiti, a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti (che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

I cessionari:
– devono stipulare un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo;
– non hanno facoltà di operare ulteriori cessioni.

La misura sarà retroattiva, cioè si aplicherà alle cessioni comunicate anche prima dell’entrata in vigore della legge, ma con limiti. Le disposizioni transitorie prevedono infatti che la nuova regola si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Superbonus nelle unifamiliari
I soggetti che, entro il 30 settembre 2022, hanno completato il 30% dell’intervento complessivo, possono ottenere il Superbonus sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

Caro materiali e prezzari regionali
Le Regioni, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, devono provvedere ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore.

In caso di inadempimento, i prezzari aggiornati sono adottati, nei successivi 15 giorni, quindi entro il 15 agosto 2022, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni.

I prezzari cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.

Caro materiali, aumento fino al 20%
Nell’attesa che i nuovi prezzari regionali siano approvati, le Stazioni Appaltanti quantificano il prezzo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, cui l’appaltatore ha diritto, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali esistenti e ancora da aggiornare.

Se, dopo l’aggiornamento del prezzario regionale, emerge che la variazione del prezzo è inferiore o superiore all’incremento quantificato, le Stazioni Appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Le imprese colpite dall’incremento dei prezzi ottengono una compensazione pari al 90% dell’eccedenza.
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Ampliamento aree idonee alle rinnovabili
Sono ampliate le aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dal Dlgs 199/2021 e integrata dal DL 17/2022 (convertito nella Legge 34/2022), aggiungendo una nuova tipologia.

Le aree idonee già individuate sono:
– i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
– le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice Ambiente;
– le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
– i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

A queste si aggiungono “le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo Dlgs 42/2004”.

Per fascia di rispetto si intende, nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela

Per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

Sono inoltre previste procedure semplificate e l’adozione di criteri uniformi per facilitare la conclusione dei procedimenti.

(Fonte Edilportale)