Studio Parisi News – Bonus edilizi, dal 17/02/23 stop a cessione del credito

 

Superbonus e bonus edilizi: dal 17 febbraio stop a cessione del credito e sconto in fattura
Stop al meccanismo delle opzioni alternative. Salvi gli interventi in corso e le CILAS/titoli presentati entro il 16 febbraio 2023

Superstizione o meno, venerdì 17 febbraio 2023 rimarrà una data storica per il settore dell’edilizia e non certo in maniera positiva. Un vero e proprio spartiacque con cui si sancisce lo stop all’esercizio delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio in alternativa alle detrazioni dirette: impossibile infatti utilizzare d’ora in poi lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per il Superbonus e per tutti gli altri bonus edilizi (Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Casa, Bonus barriere architettoniche).

Stop a cessione del credito e sconto in fattura: cosa prevede il nuovo decreto
Con il Decreto Legge del 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 40 ed entrato in vigore già dal 17 febbraio, prende corpo un vero incubo per cittadini, imprese e fornitori.

Nello specifico con il Decreto viene modificata interamente la disciplina relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito: a decorrere dalla data di entrata in vigore, in relazione agli interventi di cui al comma 2 delll’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 dello stesso decreto..

Gli interventi per cui non si può più usare l’art. 121 del DL Rilancio
Sostanzialmente non è più possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento::

recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni);
efficienza energetica (Ecobonus e SuperEcobonus);
adozione di misure antisismiche (Sismabonus e SuperSismabonus);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (Bonus Barriere Archietttoniche).
Le eccezioni al divieto
Come disposto al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023, le uniche deroghe all’esercizio delle opzioni sono quelle nei confronti degli interventi Superbonus per i quali prima del 17 febbraio 2023:

a) risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi diversi da quelli effettuati nei condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione d.el titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici
Il divieto non si applica nemmeno alle opzioni esercitate per le spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare, oppure stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, o ai sensi dell’art.16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus acquisti).
Gli ulteriori divieti
Abrogate, inoltre, le disposizioni di cui:

all’art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013:
comma 2-ter – che prevedeva la possibilità di sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR;
comma 2-sexies – che prevedeva la possibilità di cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (fatta esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari), per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica;
comma 3.1. – che prevedeva la possibilità di sconto in fattura da parte del fornitore e da quest’ultimo rimborsato in compensazione, relativamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
all’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013:
comma 1-quinquies – che prevedeva la possibilità di cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
comma 1-septies – possibilità di cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, relativamente agli interventi che accedono al sismabonus-acquisti (demolizione e ricostruzione effettuata da imprese).
Niente cessione agli enti pubblici
Grande scalpore anche per il comma 1 dell’art. 1, che ha vietato alle pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

Le disposizioni sulla responsabilità solidale
Infine, con la lettera b) del comma 1 dell’art. 1, il D.L. n. 11/2023 fornisce alcune importanti indicazioni sulla responsabilità solidale, chiarendone le modalità di applicazione nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Ferme restando le ipotesi di dolo previste dal comma 6, la responsabilità solidale è in ogni caso esclusa per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:

titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) , c) e d) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Da capire se aver dettagliato l’elenco della documentazione per eliminare la responsabilità solidale e, quindi, le responsabilità penali, invoglierà i cessionari a riaprire l’acquisto dei crediti incagliati oppure se la tagliola del sequestro preventivo (art. 321 del codice di procedura penale) ne limiterà ancora le possibilità.

Si attende adesso l’incontro tra le parti sociali e il Governo, previsto per lunedì 20 febbraio, fermo restando che con la conversione in legge, prevista entro aprile, potrebbero essere apportate delle modifiche all’attuale provvedimento.

(Fonte: Lavori Pubblici)

 

 

cessione del credito

Ddl “Aiuti” , OK a cessione del credito a tutte le partite Iva

 

Cessione del credito a tutte le Partite Iva, più tempo per completare il 30% dei lavori agevolati con il Superbonus sulle unifamiliari, e ottenere la detrazione fino a fine anno, prezzari regionali per contrastare il rincaro delle materie prime e ampliamento delle aree idonee all’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Camera, con 410 voti favorevoli, ha votato la fiducia al Governo sul ddl di conversione del Decreto “Aiuti” (DL 50/2022).

Il testo passa ora all’esame del Senato, ma si può ipotizzare che non ci saranno modifiche dati i tempi ristretti per la conversione in legge.

Cessione del credito a tutte le Partite Iva
Le banche potranno cedere i crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali, anche quelli già acquisiti, a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti (che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

I cessionari:
– devono stipulare un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo;
– non hanno facoltà di operare ulteriori cessioni.

La misura sarà retroattiva, cioè si aplicherà alle cessioni comunicate anche prima dell’entrata in vigore della legge, ma con limiti. Le disposizioni transitorie prevedono infatti che la nuova regola si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Superbonus nelle unifamiliari
I soggetti che, entro il 30 settembre 2022, hanno completato il 30% dell’intervento complessivo, possono ottenere il Superbonus sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

Caro materiali e prezzari regionali
Le Regioni, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, devono provvedere ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore.

In caso di inadempimento, i prezzari aggiornati sono adottati, nei successivi 15 giorni, quindi entro il 15 agosto 2022, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni.

I prezzari cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.

Caro materiali, aumento fino al 20%
Nell’attesa che i nuovi prezzari regionali siano approvati, le Stazioni Appaltanti quantificano il prezzo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, cui l’appaltatore ha diritto, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali esistenti e ancora da aggiornare.

Se, dopo l’aggiornamento del prezzario regionale, emerge che la variazione del prezzo è inferiore o superiore all’incremento quantificato, le Stazioni Appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Le imprese colpite dall’incremento dei prezzi ottengono una compensazione pari al 90% dell’eccedenza.
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Ampliamento aree idonee alle rinnovabili
Sono ampliate le aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dal Dlgs 199/2021 e integrata dal DL 17/2022 (convertito nella Legge 34/2022), aggiungendo una nuova tipologia.

Le aree idonee già individuate sono:
– i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
– le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice Ambiente;
– le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
– i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

A queste si aggiungono “le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo Dlgs 42/2004”.

Per fascia di rispetto si intende, nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela

Per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

Sono inoltre previste procedure semplificate e l’adozione di criteri uniformi per facilitare la conclusione dei procedimenti.

(Fonte Edilportale)

faq superbonus

FAQ Superbonus – Ministero dell’Economia e delle Finanze

Un pratico volume con domande e risposte in materia di Superbonus redatto dal Ministero dell’Econonomia e delle Finanze.

(Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 

 

 

superbonus

Superbonus, slittano i decreti attuativi del Mise. Rallenta la corsa del 110%

A quasi due mesi di distanza dalla firma dei due decreti, arrivata a inizio agosto, gli operatori di mercato dovranno, allora, attendere ancora prima di avere a disposizione il quadro definitivo su due pezzi fondamentali del superbonus.

 

Stop a sorpresa per l’attuazione delle norme sul superbonus. Servirà più tempo per la pubblicazione dei decreti Mise in materia di asseverazioni e requisiti tecnici. Se nei giorni scorsi, dopo le indicazioni del Mef, era maturata la convinzione che i due provvedimenti fossero ormai a un passo dalla Gazzetta ufficiale, nelle ultime ore la situazione è cambiata: la Corte dei conti ha formulato delle osservazioni che richiederanno un supplemento di lavorazione al ministero.

I tempi dello stop
Non sarà uno stop lungo, ma servirà qualche giorno in più. Secondo alcune fonti, un paio di settimane. Anche perché, nel frattempo, la sede romana del ministero è stata evacuata causa Covid. Per completare il lavoro di drafting, sarà necessario rientrare fisicamente negli uffici e procedere con le molte limature richieste.

Cosa è successo
La registrazione da parte della Corte dei conti, rivendicata negli ultimi giorni sia dall’Economia che dallo Sviluppo economico, c’è effettivamente stata ed è datata 22 settembre. Insieme alla registrazione, però, la magistratura contabile ha formulato diverse osservazioni al Mise, sulle quali invece è stato tenuto un riserbo maggiore.

Non si tratta – va precisato – di correzioni di merito, ma di forma. È stato, cioè, chiesto al ministero di chiarire alcuni passaggi troppo intricati, adeguando i testi per renderli più facilmente applicabili. A finire sotto osservazione è stato, soprattutto, il corposo pacchetto di allegati, già oggetto di critiche di diversi esperti per qualche imprecisione.

I problemi operativi
Bisogna ricordare, a questo proposito, che nelle scorse settimane (si veda Il Sole 24 Ore del 2 settembre) era stato sottolineato come la combinazione tra i decreti e le indicazioni delle Entrate creasse diverse incertezze.

Ad esempio, il decreto sui requisiti tecnici portava dubbi sul fatto che fossero classificabili come trainati la riqualificazione energetica globale di edifici, gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, gli interventi congiunti ecobonus-antisismico e i dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione. Senza dimenticare (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) i problemi negli incroci tra tetti di spesa e tetti di detrazione.

Drafting in corso
Il risultato pratico di queste osservazioni è che i testi non sono mai arrivati alla Gazzetta ufficiale, ma si trovano, invece, nuovamente allo Sviluppo economico, dove è stato avviato un lavoro di drafting e aggiustamento che richiederà ancora qualche giorno.

A quasi due mesi di distanza dalla firma dei due decreti, arrivata a inizio agosto, gli operatori di mercato dovranno, allora, attendere ancora prima di avere a disposizione il quadro definitivo su due pezzi fondamentali del superbonus: le asseverazioni e i requisiti tecnici degli interventi.

La smentita del Mise
Intanto, fonti del ministero dello Sviluppo economico commentano così la notizia: «In merito all’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore dal titolo “Superbonus stop ai decreti Mise” si smentisce totalmente il fatto enunciato. I decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti e sono in via di pubblicazione in Gazzetta ufficiale». Le stesse fonti non spiegano, però, quanto tempo servirà per vedere finalmente i testi.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

 

 

ecobonus sismabonus

Ecobonus e Sismabonus, aspetti normativi, tecnici ed economici.

Aspetti normativi, tecnici ed economici dopo la conversione in legge del d.l rilancio 19 maggio 2020, n. 34

Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del contratto tipo. Esempi casi tipici.

(Fonte Consiglio Nazionale degli Ingegneri) 

 

 

 

decreto attuativo

Pubblicato il Decreto Attuativo Bonus fiscale del 110%

 

Pubblicato il Decreto Attuativo Bonus fiscale del 110% contenente tutte le norme previste dal DL Rilancio. 

Sfoglia e scarica il documento:

 

 

 

superbonus 110

Guida dell’Agenzia delle Entrate al Superbonus 110%

 

Guida al Superbonus 110%.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida al Superbonus del 110%, consultala o scaricala da questa pagina.

(Fonte Agenzia delle Entrate)

 

 

 

 

 

decreto rilancio

Il Decreto Rilancio è legge, provvedimento da 55 miliardi


Il decreto Rilancio è legge. Il governo ha incassato la fiducia dell’aula del Senato con 159 voti a favore e 121 contrari. Il provvedimento da 55 miliardi era arrivato a Palazzo Madama “blindato” dopo le modifiche introdotte alla Camera.

Ecco le principali misure che erano state inserite nel dl durante il passaggio parlamentare in commissione a Montecitorio.

Auto
Arriva un incentivo da 3.500 euro per chi rottama una vettura vecchia di dieci anni e acquista una Euro 6 benzina o diesel con emissioni al massimo a 110 grammi di Co2 al chilometro. Il contributo a carico dello Stato è di 1.500 euro, duemila per il concessionario e vale dal 1° agosto al 31 dicembre 2020. Il bonus è dimezzato senza rottamazione. Potenziate le agevolazioni per ibride ed elettriche che aumentano di 4 mila euro se si ha un’auto da dare indietro e di duemila senza. Cumulando questo incentivo con i vecchi sconti, i bonus sulle auto di ultima generazione salgono rispettivamente a 6.500 e 10 mila euro.

Dallo smart working al super ecobonus: ecco tutte le novità contenute nel Decreto rilancio

Ecobonus
L’Ecobonus al 110% è stato esteso a tutte le seconde case, anche alle unifamiliari, come le villette a schiera, che erano rimaste escluse dal beneficio. Restano fuori quelle di pregio, ville e castelli. Ogni proprietario dunque potrà realizzare lavori di riqualificazione energetica ed antisismica su due abitazioni. La detrazione è stata allargata agli enti del Terzo settore e alle associazioni e società sportive dilettantistiche che potranno ristrutturare gli spogliatoi. Il superbonus vale fino al 31 dicembre 2021, ma per gli interventi nelle case di edilizia popolare si potrà raggiungere il primo semestre 2022.
Scuola
Arrivano 150 milioni in più per le scuole paritarie. I genitori di bambini fino a 12 anni potranno chiedere il congedo Covid, retribuito al 50% dello stipendio, per un altro mese fino al 31 agosto. I centri estivi per i ragazzi si occuperanno della fascia di età da 0 a 16 anni. Carta d’identità, patente e altri documenti di riconoscimento saranno validi per tutto il 2020 anche se scaduti. Infine reddito di emergenza, entro il 30 settembre, anche per i nuclei che occupano abusivamente un immobile se ci sono minori, malati gravi o disabili.

Oltre tre miliardi per la scuola: più organico e si cercano nuovi spazi

Lavoro
Prorogati i contratti a termine e di apprendistato sospesi nel periodo dell’emergenza. Via libera a una norma che tutela i lavoratori dai trasferimenti collettivi usati per aggirare il blocco dei licenziamenti. Garantito lo smart working a tutte le persone con disabilità o con patologie a rischio. Per sostenere la ripresa delle attività in sicurezza, l’Inail mette a disposizione 200 milioni di euro per finanziare i progetti delle imprese. Il Durc in scadenza sarà valido fino al 31 ottobre. Assorbito il decreto che anticipa le 4 settimane di cig previste tra settembre e ottobre.

Comuni
Stanziati 40 milioni per i comuni più colpiti dal virus: aiuteranno sia le zone rosse escluse, sia quelli con un alto numero di contagi rispetto agli abitanti. Ci sono poi 20 milioni per gli enti in dissesto, risorse che andranno per metà alla manutenzione straordinaria di immobili di polizia e carabinieri e il resto alle Giunte sciolte per mafia. Rinvio al 30 settembre della salvaguardia degli equilibri di bilancio, emendamento che darà una boccata di ossigeno alla finanza locale. Taglio del 20 per cento sull’Imu e la Tari a favore dei cittadini che pagheranno con l’addebito dal conto corrente.

Decreto Rilancio: ecco le misure per le imprese spiegate dal commercialista

Sanità
Criteri semplificati per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. Corsia preferenziale per l’assunzione come categorie protette dei parenti di medici e infermieri che siano rimasti invalidi o deceduti a causa dell’impegno nella lotta al virus. Le sperimentazioni dei farmaci saranno più semplici, con regole meno stringenti sui conflitti di interesse dei ricercatori coinvolti. Una tantum da duemila euro per i camici bianchi in prima linea durante la fase acuta della pandemia e 128 milioni di euro per i contratti degli specializzandi fino al 2026.

Le micro misure
Tantissime anche le piccole norme approvate tramite gli emendamenti dei partiti. C’è un robusto aumento della pensione degli invalidi totali, che sale da 285 a 516 euro; il riconoscimento per Bergamo e Brescia, messe a dura prova dalla pandemia, che saranno capitali italiane della cultura nel 2023. Quindi 20 milioni aggiuntivi per il bonus bici e il blocco degli sfratti fino a dicembre.

Incentivi per chi acquista motorini elettrici fino a 4 mila euro; bonus di 200 euro per le lezioni di musica destinate agli under 16 e rimborsi per viaggi e concerti cancellati a causa del coronavirus.

Il credito d’imposta al 60 per cento sugli affitti commerciali potrà essere ceduto al proprietario, se d’accordo, come quota parte del canone di affitto.

Saranno assicurati meno alunni in classe nel prossimo anno scolastico e dall’Antitrust arriva lo stop ai servizi sul cellulare attivati senza consenso.

Proroga di due anni per le concessioni già in essere per la gestione degli aeroporti e fino al 2033 per le spiagge.

Cinque milioni a fondo perduto per il settore tessile e moda.

(Fonte La Stampa)

DL rilancio

DL rilancio, tutte le opportunità per i condomini

Art.128
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

 

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente
lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di
cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento
energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di
efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso,
devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di
prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.
4. Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16
del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al
primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e
di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione
prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura
del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli
edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore
a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno
degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o
successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE
dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui
all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la
detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per 
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché
l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai
condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto
previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di
società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci.
11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione
a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
12. Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste
dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente
alla detrazione.
13. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente
articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997.
14. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo
quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
15. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano
il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge
n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via
telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità
attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del
rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio
2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
16. Salvo che Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano una polizza
di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a XXX milioni di euro, al fine di
garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta
la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689.
L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo
economico.
17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle
sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del
visto di conformità di cui al comma 11.
Relazione illustrativa
Con l’articolo si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di
specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione
della detrazione in 5 rate di pari importo. In particolare:
– la disposizione del comma 1 – ponendosi in deroga all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede una detrazione pari al
110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima aliquota di detrazione spetta, ai sensi del
comma 2, anche con riferimento agli interventi indicati nel citato articolo 14 del DL 63 del 2013, nel
caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 1;
– il comma 3 indica i requisiti tecnici minimi da rispettare ai fini della spettanza della detrazione con
riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 2;
– nel comma 4 si prevede, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di
eventi calamitosi;
– nei commi 5 e 6 si estende la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interven-ti
di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio
2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i
predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4. Con il successivo
comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del
GSE dell’energia non autoconsumata in sito;
– la disposizione contenuta nel comma 8 riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese
sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari
delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel
comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

 

DL Rilancio 13-05-2020