Studio Parisi News – Bonus edilizi, dal 17/02/23 stop a cessione del credito

 

Superbonus e bonus edilizi: dal 17 febbraio stop a cessione del credito e sconto in fattura
Stop al meccanismo delle opzioni alternative. Salvi gli interventi in corso e le CILAS/titoli presentati entro il 16 febbraio 2023

Superstizione o meno, venerdì 17 febbraio 2023 rimarrà una data storica per il settore dell’edilizia e non certo in maniera positiva. Un vero e proprio spartiacque con cui si sancisce lo stop all’esercizio delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio in alternativa alle detrazioni dirette: impossibile infatti utilizzare d’ora in poi lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta per il Superbonus e per tutti gli altri bonus edilizi (Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Casa, Bonus barriere architettoniche).

Stop a cessione del credito e sconto in fattura: cosa prevede il nuovo decreto
Con il Decreto Legge del 16 febbraio 2023, n. 11, pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 40 ed entrato in vigore già dal 17 febbraio, prende corpo un vero incubo per cittadini, imprese e fornitori.

Nello specifico con il Decreto viene modificata interamente la disciplina relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito: a decorrere dalla data di entrata in vigore, in relazione agli interventi di cui al comma 2 delll’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 dello stesso decreto..

Gli interventi per cui non si può più usare l’art. 121 del DL Rilancio
Sostanzialmente non è più possibile richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento::

recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni);
efficienza energetica (Ecobonus e SuperEcobonus);
adozione di misure antisismiche (Sismabonus e SuperSismabonus);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
installazione di impianti fotovoltaici;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (Bonus Barriere Archietttoniche).
Le eccezioni al divieto
Come disposto al comma 2 dell’art. 2 del D.L. n. 11/2023, le uniche deroghe all’esercizio delle opzioni sono quelle nei confronti degli interventi Superbonus per i quali prima del 17 febbraio 2023:

a) risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi diversi da quelli effettuati nei condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS, nel caso di interventi effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l’istanza per l’acquisizione d.el titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici
Il divieto non si applica nemmeno alle opzioni esercitate per le spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare, oppure stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR, o ai sensi dell’art.16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus acquisti).
Gli ulteriori divieti
Abrogate, inoltre, le disposizioni di cui:

all’art. 14 del Decreto Legge n. 63/2013:
comma 2-ter – che prevedeva la possibilità di sconto in fattura da parte dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dai soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR;
comma 2-sexies – che prevedeva la possibilità di cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (fatta esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari), per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica;
comma 3.1. – che prevedeva la possibilità di sconto in fattura da parte del fornitore e da quest’ultimo rimborsato in compensazione, relativamente agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
all’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013:
comma 1-quinquies – che prevedeva la possibilità di cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, relativamente agli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3;
comma 1-septies – possibilità di cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, relativamente agli interventi che accedono al sismabonus-acquisti (demolizione e ricostruzione effettuata da imprese).
Niente cessione agli enti pubblici
Grande scalpore anche per il comma 1 dell’art. 1, che ha vietato alle pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

Le disposizioni sulla responsabilità solidale
Infine, con la lettera b) del comma 1 dell’art. 1, il D.L. n. 11/2023 fornisce alcune importanti indicazioni sulla responsabilità solidale, chiarendone le modalità di applicazione nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

Ferme restando le ipotesi di dolo previste dal comma 6, la responsabilità solidale è in ogni caso esclusa per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:

titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) , c) e d) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Da capire se aver dettagliato l’elenco della documentazione per eliminare la responsabilità solidale e, quindi, le responsabilità penali, invoglierà i cessionari a riaprire l’acquisto dei crediti incagliati oppure se la tagliola del sequestro preventivo (art. 321 del codice di procedura penale) ne limiterà ancora le possibilità.

Si attende adesso l’incontro tra le parti sociali e il Governo, previsto per lunedì 20 febbraio, fermo restando che con la conversione in legge, prevista entro aprile, potrebbero essere apportate delle modifiche all’attuale provvedimento.

(Fonte: Lavori Pubblici)

 

 

cessione del credito

Ddl “Aiuti” , OK a cessione del credito a tutte le partite Iva

 

Cessione del credito a tutte le Partite Iva, più tempo per completare il 30% dei lavori agevolati con il Superbonus sulle unifamiliari, e ottenere la detrazione fino a fine anno, prezzari regionali per contrastare il rincaro delle materie prime e ampliamento delle aree idonee all’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Camera, con 410 voti favorevoli, ha votato la fiducia al Governo sul ddl di conversione del Decreto “Aiuti” (DL 50/2022).

Il testo passa ora all’esame del Senato, ma si può ipotizzare che non ci saranno modifiche dati i tempi ristretti per la conversione in legge.

Cessione del credito a tutte le Partite Iva
Le banche potranno cedere i crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali, anche quelli già acquisiti, a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti (che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).

I cessionari:
– devono stipulare un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la banca capogruppo;
– non hanno facoltà di operare ulteriori cessioni.

La misura sarà retroattiva, cioè si aplicherà alle cessioni comunicate anche prima dell’entrata in vigore della legge, ma con limiti. Le disposizioni transitorie prevedono infatti che la nuova regola si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Superbonus nelle unifamiliari
I soggetti che, entro il 30 settembre 2022, hanno completato il 30% dell’intervento complessivo, possono ottenere il Superbonus sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

Caro materiali e prezzari regionali
Le Regioni, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, devono provvedere ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore.

In caso di inadempimento, i prezzari aggiornati sono adottati, nei successivi 15 giorni, quindi entro il 15 agosto 2022, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le Regioni.

I prezzari cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023.

Caro materiali, aumento fino al 20%
Nell’attesa che i nuovi prezzari regionali siano approvati, le Stazioni Appaltanti quantificano il prezzo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, cui l’appaltatore ha diritto, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali esistenti e ancora da aggiornare.

Se, dopo l’aggiornamento del prezzario regionale, emerge che la variazione del prezzo è inferiore o superiore all’incremento quantificato, le Stazioni Appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

Le imprese colpite dall’incremento dei prezzi ottengono una compensazione pari al 90% dell’eccedenza.
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Ampliamento aree idonee alle rinnovabili
Sono ampliate le aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili prevista dal Dlgs 199/2021 e integrata dal DL 17/2022 (convertito nella Legge 34/2022), aggiungendo una nuova tipologia.

Le aree idonee già individuate sono:
– i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
– le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice Ambiente;
– le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
– i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

A queste si aggiungono “le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo Dlgs 42/2004”.

Per fascia di rispetto si intende, nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela

Per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

Sono inoltre previste procedure semplificate e l’adozione di criteri uniformi per facilitare la conclusione dei procedimenti.

(Fonte Edilportale)

cessione credito 2022

Bonus edilizi e cessione del credito, informativa urgente del Governo

 

Si è svolta il 2 marzo 2022 alla Camera dei Deputati l’informativa urgente del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, sulla situazione relativa al superbonus 110%, agli altri bonus edilizi e al meccanismo di cessione del credito.

L’informativa del Ministro Franco

Il Ministro Franco ha preliminarmente ricordato il funzionamento dei principali bonus fiscali in edilizia e riepilogato l’evoluzione del meccanismo di cessione del credito dalla sua nascita (2016) fino alle ultime modifiche arrivate prima dal D.L. n. 4/2022 e poi dal D.L. n. 13/2022.

Parlando del meccanismo di cessione del credito messo a punto per il superbonus 110%, il Ministro ha rilevato come la sua estensione senza limiti di numero e passaggio a tutte le tipologie di bonus edilizi e senza specifici presidi di garanzia, come quelli previsti per il bonus 110% (visto di conformità e asseverazione di congruità) hanno dato un mercato di crediti non regolamentato.

Dopo aver snocciolato i numeri relativi alle frodi, da cui è emersa la marginalità del superbonus rispetto al totale, sono arrivati gli interventi da parte di alcuni deputati che hanno fornito numerosi spunti su cui riflettere per migliorare il sistema dei bonus edilizi.

Tra questi la necessità di riprendere il tempo perduto da chi ha dovuto bloccare progetti e cantieri a causa dei copiosi interventi da parte del Governo che hanno generato un momento di blocco che sembrerebbe essere stato superato con le ultime modifiche arrivate dal D.L. n. 13/2022. Modifiche che hanno bisogno di tempo per essere recepite senza ansia o panico e programmare bene i prossimi interventi.

(Fonte LavoriPubblici.it

 

 

 

bonus facciate 2022

Bonus Facciate 2022 – Proroga con riduzione aliquota

 

La manovra 2022 (legge 234/2021), pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 31 dicembre, interviene anche sul bonus facciate, confermando la proroga al 2022 ma con riduzione dell’aliquota al 60 per cento. Rispetto alle prime bozze del Ddl, viene confermata anche la possibilità di effettuare sconto in fattura e cessione per le spese del 2022.

Dal 12 novembre, però, è in vigore il Dl antifrodi (Dl 157/2021) che impone visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese in caso di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura: su quest’ultimo aspetto, per il bonus facciate non vale la “franchigia” per i mini-lavori in arrivo con la manovra.

● I LAVORI AGEVOLATI

La disciplina base è dettata dalla manovra per il 2020 (legge 160/2019, articolo 1, commi 219-224). I lavori agevolati sono quelli di restauro delle facciate e dei balconi, compresi quelli di semplice tinteggiatura e pulitura.

 FACCIATE ESTERNE E INTERNE

Per legge l’intervento agevolato dal bonus facciate deve riguardare le facciate «esterne». Le Entrate hanno chiarito nella circolare 2/E/2020 che si intendono come tali tutte le facciate dell’involucro esterno dell’edificio (intero perimetro, compresa quella sul retro). Le facciate “interne”, come quelle racchiuse da cortili e cavedi, secondo l’Agenzia sono agevolate solo se visibili da strade o suolo a uso pubblico. La circolare 7/E/2021 crea però una certa confusione richiedendo il requisito della visibilità anche per le facciate esterne.

● OBBLIGO DI COIBENTAZIONE

Quando i lavori eseguiti sulla facciata sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% della superficie disperdente lorda, occorre raggiungere determinati requisiti di isolamento termico, che sono fissati – per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 – dal Dm Requisiti 6 agosto 2020. In questo caso, occorre rispettare i criteri di congruità delle spese e inviare la scheda descrittiva dei lavori all’Enea.

● IMMOBILI AGEVOLATI IN ZONA A E B

Gli immobili agevolati sono tutti gli «edifici esistenti», come indica la norma di legge, compresi quindi gli immobili delle imprese. Devono però essere situati nelle zone urbanistiche A e B.

● BENEFICIARI, PROCEDURE E REGOLE

Il bonus facciate è una detrazione Irpef e Ires. Spetta cioè anche a società di capitali ed enti non commerciali. Sono ammessi anche coloro che detengono l’immobile, in linea con la prassi ordinaria sui bonus edilizi.

 

(Fonte NT+ Fisco de Il Sole 24 Ore

 

 

 

faq superbonus

FAQ Superbonus – Ministero dell’Economia e delle Finanze

Un pratico volume con domande e risposte in materia di Superbonus redatto dal Ministero dell’Econonomia e delle Finanze.

(Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 

 

 

bonus facciate

Il Bonus Facciate si estende anche ai balconi

Il Bonus 110% è quello che ha richiesto, rispetto a tutti gli altri benefici concessi dal Governo, maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, a quanto pare, rientrano nella detrazione del 90% anche i lavori di rifacimento e impermeabilizzazione della pavimentazione dei balconi. È quanto chiarito dall’Agenzia in una risposta pubblicata sul suo sito. Quindi, in altri termini, il Bonus Facciate si estende anche ai balconi. In generale, la detrazione viene riconosciuta sui lavori che interessano tutto l’involucro esterno dell’edificio visibile dalla strada. Ne restano esclusi, invece, i muri dei cortili interni, che appunto non sono visibili dall’esterno. Più specificamente, nell’agevolazione in discorso, rientra la sistemazione delle parti opache della facciata, dei balconi e di ornamenti e i fregi visibili dal suolo pubblico.

Gli interventi di rifacimento dei balconi rientrano nel bonus facciate del 90%
Quindi, attraverso gli interventi chiarificatori dell’Agenzia delle Entrate, si delinea in maniera sempre più dettagliata, quali siano i lavori assoggettati al regime di vantaggio. E’ chiaro che il Bonus Facciate si estende anche ai balconi. Nello specifico, su balconi e ornamenti sono ammessi: interventi di consolidamento, ripristino, pulitura e tinteggiatura della superficie, rinnovo degli elementi costitutivi. Inoltre, abbiamo: la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento della pavimentazione del balcone. A queste si aggiungono: la rimozione, riparazione e successiva tinteggiatura delle parti deteriorate dei sotto-balconi e dei frontalini. Questo significa che, nell’ambito dei condomini, il bonus facciate comprende anche la rimozione della pavimentazione dei balconi e la sua impermeabilizzazione.

Quali i vantaggi
Come per tutte le altre misure rientranti nel Superbonus 110%, anche i beneficiari del bonus facciate possono fruire di una detrazione fiscale del 90%.  Questa viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, fino a concorrenza dell’imposta lorda. Oltre alla detrazione fiscale, si può anche optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di pari importo. A sua volta, l’impresa che riceve il credito, potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con la possibilità di cederlo a terzi. Inoltre, destinatario del credito può essere anche soggetto diverso rispetto all’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione. Infatti, il contribuente può anche decidere di cedere il credito ad altri soggetti, per un importo equivalente alla detrazione.

(Fonte proiezionidiborsa.it)

 

 

ecobonus sismabonus

Ecobonus e Sismabonus, aspetti normativi, tecnici ed economici.

Aspetti normativi, tecnici ed economici dopo la conversione in legge del d.l rilancio 19 maggio 2020, n. 34

Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del contratto tipo. Esempi casi tipici.

(Fonte Consiglio Nazionale degli Ingegneri)